L'aggiornamento dei dati personali nonchè la cancellazione dal medesimo albo, in ossequio alle disposizioni normative del DM 109/2023. La compilazione del suddetto modello deve effettuarsi a cura dei professionisti interessati entro e non oltre 11.2.2024
Comunicazione Link per la registrazione - Registro Generale degli indirizzi Elettronici
Il 1 settembre 2023 è entrato in vigore il Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, adottato con Decreto 4 agosto 2023 n. 109 del Ministero
della Giustizia.Nell’invitare a leggere attentamente le nuove disposizioni, si richiamano le principali novità, relative
in particolare al periodo transitorio.
Iscrizioni presentate dopo il 1 settembre 2023.
Sono integralmente regolate dalla nuova disciplina. In particolare, la domanda di iscrizione dovrà essere presentata secondo quanto disposto dall’art. 5 e dovrà contenere i requisiti previsti dall’art.4.
Soggetti già iscritti
Coloro che risultano già iscritti alla data del settembre mantengono l’iscrizione nella categoria richiesta, salvo la revisione (v. infra)
Soggetti già iscritti che intendono ampliare l’ambito di appartenenza
L'art. 4 c. 7 del Regolamento consente l’iscrizione, nell'ambito del medesimo albo, in piu' categorie o settori di specializzazione, quando sono soddisfatti i requisiti previsti per ciascuno di essi.
Tale possibilità, prevista per le nuove iscrizioni, è estesa anche a coloro che risultano già iscritti.
Questi possono chiedere essere inseriti a) in uno o piu' settori di specializzazione della categoria di appartenenza o b) in una diversa categoria. A tal fine l’istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 (ovviamente per il settore o la categoria ulteriore richiesta).
L'estensione della domanda ad una diversa categoria sarà soggetta al pagamento dei bolli e della tassa di concessione governativa.
Domande presentate prima dell’entrata in vigore del Regolamento e non ancora esaminate
Nel caso in cui l’aspîrante abbia depositato la domanda prima del 1 settembre e la stessa non sia stata ancora esaminata, egli saraà tenuto provvedere ad integrarla secondo le indicazioni previste dagli artt. 4 e 5 (si richiama în particolare l’attenzione sulla specifica competenza tecnica), nei termini indicati dal comma 5 dell'art. 5, vale a dire entro il 31ottobre 2023.
Domande incomplete non saranno prese in considerazione.
Revisioni
Le revisioni dell’albo sono regolate dalle disposizioni previgenti. Si segnala, tuttavia, la necessità che sia documento il rispetto degli obblighi formativi previsto dall’art. 6 c. 1.
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